Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2024 è stato pubblicato il decreto 22 dicembre 2023 del Ministro dell’Istruzione e del merito riguardante la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il decreto, adottato ai sensi dell’art.4, comma 2-bis del Decreto Legislativo 59/2017, ne prevede in alcuni casi la razionalizzazione e l’accorpamento.
ACCORPAMENTI
A-01 (Disegno e storia dell’arte) e A-17 (Disegno e storia dell’arte) diventano A-01 (Disegno e storia dell’arte)
A-12 (Discipline letterarie) e A-22 (Lingua e cultura straniera) diventano A-12 (Discipline letterarie)
A-24 (Lingua inglese) e A-25 (Lingua francese) diventano A-22 (Lingue e culture straniere)
A-29 (Musica) e A-30 (Strumento musicale) diventano A-30 (Musica)
A-48 (Scienze motorie e sportive) e A-49 (Educazione fisica) diventano A-48 (Scienze motorie e sportive)
NUOVI REQUISITI D’ACCESSO
Per le classi di concorso STEM (A-20, A-26, A-27, A-28) è richiesta la laurea in discipline STEM.
Per la classe di concorso A-11 (Fisica) è richiesta la laurea in Fisica o in Ingegneria.
Per la classe di concorso A-71 (Storia e filosofia) è richiesta la laurea in Storia o in Filosofia.
CAMBIAMENTI PER I DOCENTI
I docenti in possesso dei titoli di studio previsti dalle vecchie classi di concorso possono continuare a insegnare nelle discipline assegnate. Per quanto riguarda invece i docenti che aspirano a insegnare nelle nuove classi di concorso, si dovranno possedere i requisiti di accesso previsti.
Per acquisire i crediti formativi universitari (CFU) mancanti, i docenti potranno frequentare corsi di formazione specifici. Resta fermo che coloro i quali, all’entrata in vigore del nuovo decreto, fossero in possesso dei titoli di studio validi per l’accesso all’insegnamento sulla base dei previgenti regolamenti, mantengono il diritto a partecipare alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazione sul sostegno in forza dei vecchi requisiti.
COMPUTABILITÀ DEGLI ESAMI\CFU MANCANTI
Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.
Per saperne di più, è possibile consultare il decreto completo direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione: